Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento per spese amministrative».