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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.028. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
1.028. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi costituiscono economie di bilancio».

1.028.
(inammissibile limitatamente alla lettera c), nella parte in cui si destina quota parte del fondo relativa ai rimborsi elettorali al fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi è destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».