Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi costituiscono economie di bilancio».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano partecipato alle elezioni attraverso la presentazione di proprie liste»;
b) al secondo periodo, le parole: «tra gli aventi diritto» sono soppresse;
c) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il fondo viene virtualmente ripartito tra i partiti e i movimenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale. Hanno diritto all'effettivo rimborso solo i partiti e i movimenti che hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. La quota del fondo relativa ai partiti e ai movimenti che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi è destinata al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».