Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte, in fine, le parole: «; dal citato fondo, prima della ripartizione, va detratta una quota pari in proporzione ai voti ottenuti dalle liste e ai movimenti che non hanno avuto diritto al rimborso».