Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.) - 1. All'articolo 12, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso gli uffici consolari è costituito un comitato elettorale circoscrizionale, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, con il compito di sovrintendere e di coadiuvare le attività connesse alla gestione del materiale elettorale. Del comitato elettorale circoscrizionale non possono far parte i candidati alle elezioni. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal Console: tre su designazione del Comites e uno per ciascuna lista su designazione dei presentatori delle liste stesse, qualora indicati».