Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento per spese amministrative»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 2 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del relativo organo»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti entro sei mesi dalla data delle elezioni».