Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazione all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 10 per cento».