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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0118. in Assemblea riferita al C. 2227-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2009  [ apri ]
1.0118.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modificazioni all'articolo 16, comma 3, della legge n. 515 del 1993 in materia di contributo per le elezioni europee). - 1. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ottenuto almeno un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi».
2. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 3 euro per ciascun voto valido ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute, maggiorate del 5 per cento».