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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8-ter.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2009  [ apri ]
8-ter.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 dei 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Le terre e le rocce di scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, almeno una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica;
d) un miglioramento della qualità delle acque di falda eventualmente affioranti a seguito di escavazione di materiali per uso industriale, potenzialmente soggette a fenomeni di inquinamento o, in prossimità delle linee di costa, ad ingressione del cuneo salino.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui non pericolosi delle attività di lavorazione di pietre e marmi [dele: derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali]. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.