Dopo l'articolo 8-sexies, inserire il seguente:
Art. 8-septies.
(Incarichi di funzioni dirigenziali).
1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.