Dopo l'articolo 7-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-septies.
(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio).
1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali del trattamento economico assegnato personalmente.