Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
1-ter. Il comma 3, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 è così riformulato:
«Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento.
I rifiuti non pericolosi smaltiti nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono presentare una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento ed un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5».