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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6-quater.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2009  [ apri ]
6-quater.02.

Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Unità tecnica per i rifiuti).

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.
3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.
4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. La denominazione «Unità tecnica per i rifiuti» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Osservatorio nazionale sui rifiuti», ovunque presente.

Il Relatore