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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2009  [ apri ]
1.1.

Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. Le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province Autonome di Trento e Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.
3-ter. Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 4 definisce le forme di cooperazione con le Autorità di Bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla presente legge.
3-ter. Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambientale, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione.