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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.2. in Assemblea riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2009  [ apri ]
8.2.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.
5.2. Le risorse di cui al comma 5.1 sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
5.3. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile».

5.4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5.1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma 5.3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.