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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.14. in Assemblea riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2009  [ apri ]
8.14.
inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-septies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondenti riduzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.