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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8-sexies.31. in Assemblea riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2009  [ apri ]
8-sexies.31.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). - 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una relazione alle Camere in ordine ai programmi per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsti nei Piani d'ambito, nonché al loro grado di progressiva attuazione.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1o agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.
5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
7. L'Autorità d'ambito competente provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi di realizzazione delle opere e di informazione all'utenza da parte del gestore mediante opportune forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'Autorità d'ambito competente provvede ad informare semestralmente il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche dello stato di avanzamento della realizzazione del piano d'ambito.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere una relazione in ordine ai programmi per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsti nei piani d'ambito, nonché al loro grado di progressiva attuazione.