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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.3. in Assemblea riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2009  [ apri ]
6.3.
inammissibile

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2005, recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento. I rifiuti non pericolosi smaltiti nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono presentare una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento ed un elevato quantitativo conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5».