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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.030. in Assemblea riferita al C. 2206

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/02/2009  [ apri ]
2.030.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. A favore dei beneficiari delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, reso attuativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001 si provvede mediante il prelievo delle risorse garantite dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, iscritte a bilancio al Capitolo 7299.