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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.64. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.64.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
p) dopo l'articolo 24, sono inseriti i seguenti:

«TITOLO V-bis
ELEZIONI PRIMARIE

Art. 24-bis.
(Elezioni primarie per la selezione dei candidati).

1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo.
2. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.
3. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che preveda l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.
4. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto, rispettando i principi di personalità e libertà del voto.

5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.

Art. 24-ter.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può segnalare all'ufficio elettorale nazionale l'indizione di elezioni primarie per la designazione delle candidature a membro del Parlamento Europeo, presentando un regolamento generale e i regolamenti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 24-bis.
2. L'ufficio elettorale nazionale stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
3. L'ufficio elettorale nazionale provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.
4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

Art. 24-quater.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter determina le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie garantendo che le liste siano costituite da un numero eguale di membri per ciascun genere.
2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti al partito politico che le ha indette che risultano inseriti nelle liste elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e che sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.
3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo degli organi di cui ai comma 2 che ne fanno richiesta e sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter. Il medesimo regolamento prevede tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.
4. Per la selezione finale dei candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sottorappresentato.
5. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato subentra il primo dei non eletti.
6. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 24-quinquies. I tempi e le modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.

Art. 24-quinquies.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter deve prevedere l'istituzione di un comitato dei garanti, composto assicurando il pluralismo interno dei singoli soggetti politici. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 24-bis.
2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture di partito o in pubblici, di concordo con gli uffici elettorali competenti e sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
3. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.
5. I risultati dello spoglio sono trasmessi all'ufficio elettorale competente unitamente ad una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.
6. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 24-sexties.
(Rimborsi elettorali).

1. Per i partiti che decidono di non avvalersi delle modalità di selezione delle candidature di cui agli articoli 24-ter, 24-quater, 24-quinquies e 24-sexties per le elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo, l'entità del rimborso delle spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 è diminuito di una quota pari al 20 per cento».