stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.500. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2008  [ apri ]
1.500.
approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno. Qualora tali candidature siano in numero dispari le candidature di un genere possono superare di una unità le candidature dell'altro genere».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
Art. 56. - (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo). - 1. Per il movimento o per il partito politico che non abbia rispettato la proporzione delle candidature dei due generi stabilita dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura variabile dal 30 al 50 per cento della somma ad esso spettante, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi.
2. Le somme non assegnate ai sensi del comma 1 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso».

Il Relatore