Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».