stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.12. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.12.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:
a) i componenti del governo;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;
d) i presidenti di provincia».
2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento Europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).