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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.117. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.117.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo:

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
Art. 56. - (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membra del Parlamento europeo). - 1. Per il movimento ed il partito politico che non abbia rispettato l'alternanza dei generi secondo la successione delle candidature prevista dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura del 30 per cento della somma ad esso spettante. Per ciascuna circoscrizione, oltre la prima, in cui non è rispettata l'alternanza dei generi, la riduzione è cumulativamente aumentata dell'1,5 per cento della somma spettante. Ai fini del rimborso per le spese elettorali l'obbligo della compresenza dei generi si applica anche alle liste delle circoscrizioni in cui sono assegnati due seggi.
2. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 1 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i generi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno ditali partiti o gruppi politici organizzati.
3. Le somme non assegnate ai sensi del comma 2 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso.

1.117.

Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire la parola: Ciascuna con la seguente: Ogni.