*1.11.
(ulteriore nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».