Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».