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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.07. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.07.
inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Disciplina dell'attività dei partiti politici).

1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.
2. È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito politico acquista la personalità giuridica di diritto privato.
4. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, nonché includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.
5. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle relative liste nonché le votazioni che importano valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.
6. La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante il divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.
7. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.

8. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti o delle organizzazioni di base interessate.
9. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma precedente.
10. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.
11. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che ogni membro del congresso o dell'assemblea nonché di ogni organizzazione del partito possono fare pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale è trasmesso alla cancelleria della Corte costituzionale, dove rimane liberamente accessibile unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che entro un mese dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto possono far allegare.
12. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a proprie cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e redige il processo verbale, facendo altresì constatare le contestazioni eventualmente sorte.
13. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del verbale redatto ai sensi del comma precedente, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o entro ventiquattro ore dal suo aggiornamento.
14. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o una corte statutaria, eletto secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.
15. Non può fare parte degli organi di controllo di cui al comma precedente l'iscritto al partito che riveste cariche interne di altro tipo. Avverso le pronunce di tali organi, emesse previo contraddittorio, è ammesso ricorso sempre e in ogni caso direttamente all'organo centrale, che si pronuncia, in tale caso, in prima e unica istanza.
16. Le decisioni del collegio probivirale o della corte statutaria centrale sono depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.
17. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non è stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi del comma 2.
18. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre norme vigenti.
19. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.
20. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.
21. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore.