Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.
Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 20-ter.
(Richiesta ai candidati da parte dei partiti di contributi obbligatori e preventivi per il sostegno della campagna elettorale per le elezioni per il Parlamento Europeo).
1. È illecita la richiesta da parte dei partiti ai candidati di qualsiasi forma di contributo obbligatorio e preventivo per il sostegno della campagna elettorale europea.
2. Quanto richiesto a questo titolo potrà essere comunque ripetuto entro un anno dal termine del mandato elettorale di riferimento.
3. Un contributo economico successivo al risultato elettorale potrà essere richiesto in misura non superiore alla differenza tra il massimo della spesa elettorale consentita al singoli candidati ed i rimborsi stabiliti dalla legge per ogni singolo candidato.
4. Anche in questo caso la somma richiesta in eccedenza potrà essere ripetuta entro il termine di cui al comma due».