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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento Europeo non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, si applicano anche per le elezioni al Parlamento Europeo».
c) il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento Europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento Europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento Europeo»;
e) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: «articolo 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 7-bis»;
f) all'articolo 15 comma 16, dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 10-bis».