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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.501. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2008  [ apri ]
1.501.
approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e al comma 1, dopo le parole «di ciascun candidato» sono aggiunte le seguenti: «per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento europeo non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nelle quali il candidato si presenta.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano anche per le elezioni al Parlamento europeo. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge, ove riferita alle elezioni al Parlamento europeo, è trasmessa al presidente della Camera dei deputati».
c) all'articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e al comma 1, le parole: «che partecipa all'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «che partecipa alle elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica»;
d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento europeo in cui si presentano»;
e) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le elezioni al Parlamento europeo, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, trasmettono il consuntivo al Presidente della Camera dei deputati per il successivo invio alla Corte dei conti»;
f) all'articolo 12, comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per le elezioni al Parlamento europeo, la Corte dei conti riferisce al Presidente della Camera dei deputati»;
g) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le elezioni al Parlamento europeo è istituito, presso la corte di appello del capoluogo di ogni circoscrizione, il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale cui si applicano le disposizioni previste per il Collegio regionale di garanzia elettorale»;
h) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ed il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, ricevono le dichiarazioni ed i rendiconti rispettivamente di cui all'articolo 7 ed all'articolo 7-bis e ne verificano la regolarità»;
i) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: «articolo 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 7-bis»;
l) all'articolo 15, comma 16, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 10-bis», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9 ovvero al contributo dello Stato di cui all'articolo 16, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere o al presidente della Camera dei deputati, che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità».
m) all'articolo 15, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
«19-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, secondo periodo, 9 e 10 non si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

Il Relatore