Sostituire la lettera a), con la seguente:
a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettotali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti, da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti e fino a 8 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;