Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima.