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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.1.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere le seguenti:
0a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.
5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

Conseguentemente, al medesimo com- ma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il nono e il decimo comma dell'articolo 12 sono abrogati;
sostituire la lettera n), con le seguenti:
n) all'alinea del secondo comma dell'articolo 35, le parole: «circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2»;
n-bis) la tabella A è abrogata.