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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.08. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.08.
inammissibile

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 2. - 1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituito del seguente:
«
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario dei partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. II Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere 1a dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, è sostituito del seguente:
«3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma dei sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale».