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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.06.

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito dei Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI dei titolo II del libro IV del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV dei codice di procedura civile»;
c) all'articolo 24, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale»;
d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile,

entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II dei libro IV del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 11, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito dei Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati».