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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/10/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2008  [ apri ]
1.04.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ricorso al giudice amministrativo).

Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia confermato la ricusazione di contrassegni, liste o candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Parlamento europeo. Per la decisione sui ricorsi di cui al presente articolo sono costituite presso ciascun tribunale amministrativo regionale apposite sezioni specializzate. Avverso i provvedimenti di ricusazione di contrassegni può essere presentato ricorso,

entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dei provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale dei Lazio. Avverso i provvedimenti di eliminazione di liste o singoli candidati può essere presentato ricorso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio in relazione alla circoscrizione elettorale interessata. Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa in via d'urgenza l'udienza entro le 48 ore successive al deposito del ricorso. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti se presenti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza inappellabile il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Non sono consentiti rinvii dell'udienza di trattazione, néè consentito al tribunale amministrativo regionale disporre di mezzi istruttori salvo che gli stessi si risolvano nella acquisizione agli atti di documentazione esibita dalle parti. Per i giudizi previsti dal presente articolo non è necessario il ministero di avvocato e i relativi atti sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, della lista o del singolo candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale amministrativo regionale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 24, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero dei tribunale amministrativo regionale»;
d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti dei procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico».

3. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione dei Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 11, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale amministrativo regionale».

4. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito dei Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati».