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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.875. in Assemblea riferita al C. 22-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2009  [ apri ]
1.875.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non sono eleggibili a membro del Parlamento europeo:
a) i componenti del Governo di uno stato membro;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i presidenti di provincia;
d) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Non sono inoltre eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il settantesimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
3. Non sono, altresì, eleggibili a membro del Parlamento europeo coloro che abbiano già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia stato interrotto per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Non possono essere, infine, eleggibili a membro del Parlamento europeo coloro che, nel corso della precedente legislatura, risultino essere stati rinunciatari del seggio, pur avendolo acquisito».