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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1007. in Assemblea riferita al C. 22-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2009  [ apri ]
1.1007.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4- bis. - 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:
a) i componenti del Governo;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i sindaci dei comuni con più di 200.000 abitanti;
d) i presidenti di provincia;
e) i componenti dei consigli di amministrazione di società pubbliche.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».

1.1007.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
3. L'attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e assegnando comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.
5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito dei numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire la lettera
f) con la seguente:
f)
il nono e il decimo comma dell'articolo 12 sono abrogati;

sostituire la lettera m) con la seguente:
m) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi o che hanno conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore al 6 per cento dei voti validamente espressi».
sopprimere la lettera n);
sostituire la lettera q) con le seguenti:
q) all'alinea del secondo comma dell'articolo 35, le parole: «circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2»;
q-bis) la tabella A è abrogata.