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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1009. in Assemblea riferita al C. 22-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2009  [ apri ]
1.1009.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4- bis. - 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:
a) i componenti del Governo;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;
d) i presidenti di provincia.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolaritàdi analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».