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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1006. in Assemblea riferita al C. 22-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/02/2009  [ apri ]
1.1006.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:
a) i componenti del Governo;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i sindaci dei comuni con più di 200.000 abitanti;
d) i presidenti di provincia con più di 200.000 abitanti;
e) i presidenti di consigli di amministrazione di società pubbliche.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le finzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)».