stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
43.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis.

1. Le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'Inail antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.
2. Restano validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'Inail, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
3. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.