Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. A decorrere dall'anno 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 50 per cento.