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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
35.4.
inammissibile

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione».
13-ter. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito, in fine il seguente periodo: «L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».
13-qater. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'indennità per i riposi e i permessi disciplinati dal presente capo e per tutti i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione».

13-quinquies. All'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato» sono aggiunte le seguenti: «e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione»;
c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona».

13-sexies. Agli oneri di cui ai commi 13-bis e seguenti, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».