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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
35.05.
inammissibile

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati).

1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche; i relativi oneri sono a carico delle Regioni che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.