Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
Art. 35-bis.
(Politiche a favore degli ospedali religiosi classificati).
1. Gli Ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà e a gestione di Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, possono essere equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche; i relativi oneri sono a carico delle Regioni che hanno eventualmente provveduto all'equiparazione.