Aggiungere, infine, il seguente comma:
1-quinquies. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta sulle aree edificabili deve intendersi che si applica:
1) ai terreni che in base alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) siano effettivamente edificabili e non sulla loro eventuale potenzialità edificatoria;
2) ai proprietari che dispongono di una superficie di terreno almeno pari al lotto minimo previsto nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (adottati o approvati) per ciascuna zona territoriale omogenea; nell'eventualità i proprietari posseggano una superficie di terreno inferiore al lotto minimo stabilito nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici l'ICI è dovuta solo se si riesce a provare che, cumulando con le superfici dei proprietari finitimi, si realizzano le reali condizioni di edificabilità di cui al punto 1).