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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
22.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:
«249-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 miliardi di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».