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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
21.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metro cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».