Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 è prorogato sino al 31 dicembre 2009.
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009.