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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2198

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2009  [ apri ]
41.8.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, differito di un anno con legge 28 febbraio 2008, n. 31, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista dalla predetta disposizione, è differito di un ulteriore anno sempre che tale superamento sia derivato da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.