Dopo il comma 16-terdecies aggiungere il seguente:
«16-terdecies.bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA e ITP) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».