Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 235 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, a pena espiata deve essere immediatamente espulso o allontanato dal territorio dello Stato».